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Proposta di regolamento: Diritto allo studio per i lavoratori-studenti
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I lavoratori studenti sono coloro che frequentando “corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali o legalmente riconosciute, oppure abilitate al rilascio di titoli legali di studio” possono godere del seguente trattamento: 1) non vi é l’obbligo di lavoro straordinario – salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio comunque motivate per iscritto, 2) dove sono previste turnazioni, diritto a turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; 3) i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a permessi retribuiti per ciascun giorno di esame. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; 4) permessi retribuiti fino a 150 ore annuali Il
conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del
singolo dipendente viene documentato dal titolo di studio o dagli
attestati professionali conseguiti, e costituisce titolo di servizio da valutare
per le progressioni di carriera (orizzontali e verticali). Pertanto i
dipendenti interessati alla fruizione dei benefici derivanti dallo stato
di studente lavoratore sono tenuti a comunicarlo all’Ufficio competente
entro i termini stabiliti dall’Amministrazione. Inoltre, i lavoratori saranno tenuti
a depositare il proprio progetto di studio (che se utile
all’accrescimento professionale per le mansioni svolte potrà anche
essere valutato in sede di trattamento accessorio) cosi che
l’Amministrazione sia in grado di valutare i progressi ed il grado di
raggiungimento del risultato.
Criteri di concessione a) ai dipendenti che
frequentano l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti
e siano in corso regolare, ovvero non siano mai stati iscritti,
dall’anno di immatricolazione, come studenti fuori corso o ripetenti. b) ai dipendenti che frequentano l’anno di corso che precede l’ultimo e, successivamente, quelli che, nell’ordine, frequentano gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari, le condizioni di cui alla lettera a). c)
a tutti gli altri dipendenti che frequentano corsi di studio, che non
si trovano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). Nell’ambito
di ciascuna fattispecie di cui alle predette lettere a) b) c), la precedenza
è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio
della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari, post-universitari.
Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati (in particolare gli universitari) dovranno presentare prima dell’inizio dei corsi il piano di studio dettagliato con menzione delle discipline di cui hanno già superato l’esame e l’elenco delle materie di cui intendono frequentare le lezioni durante l’orario di lavoro. · Bisogna presentare certificato di iscrizione (o autocertificazione) per verificare il requisito di cui ai criteri di concessione. · Bisogna presentare certificazione degli esami superati (o autocertificazione) per verificare che tutti gli esami relativi agli anni precedenti siano stati superati. · Bisogna presentare il piano di studio dettagliato perché l’effettivo svolgimento dei corsi costituisce l’elemento di riferimento per la fruizione dei permessi. Qualora sia terminato il primo semestre e non sia materialmente più possibile per il dipendente ottenere la frequenza ad alcun corso tra quelli indicati, oppure si verifichino durante tale periodo delle rinunce da parte del personale utilmente collocato in graduatoria, si procederà in ordine di graduatoria ad integrare l’elenco del personale avente titolo al beneficio per il monte ore residuo. Al
termine del periodo utile per la fruizione dei permessi, il dipendente dovrà
certificare la regolare frequenza del corso seguito. Per gli studenti
universitari o post-universitari, la regolare frequenza si intende
soddisfatta dal superamento di almeno 2 esami (2 annualità) o un esame e la
tesi. (N.B.:
non vengono considerati esami sostenuti le prove idoneative e gli esami
strutturati in moduli sono valutati quale ½ annualità). Per i dipendenti
iscritti ai corsi di laurea previsti dal nuovo ordinamento, il requisito di
frequenza si intende soddisfatto con il conseguimento di almeno 20 crediti.
Qualora al termine del periodo utile per la fruizione delle ore di
permesso, il dipendente non certifichi la regolare frequenza o il
superamento di almeno 2 esami o il conseguimento di almeno 20 crediti, lo
stesso sarà tenuto al recupero delle ore usufruite entro un termine
concordato con l’Amministrazione. In
caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento
economico corrispondente alle ore lavorative mancanti. La graduatoria viene predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) Diploma di scuola media; b) Diploma di scuola secondaria; c) Diploma di laurea di primo
livello e Diploma di laurea ante riforma; d) Diploma di laurea di secondo
livello; e) Corso di specializzazione; f) Master di primo e di secondo livello, Corso di perfezionamento e Corsi singoli post-laurea; g) Dottorato di ricerca; h) Corso di studi successivo al
primo della stessa tipologia o di tipologia inferiore; i)
Fuori corso (il primo anno fuori corso è assimilato all’ultimo anno in
corso qualora lo studente sia in debito di due esami e la tesi); j) Studenti che hanno fruito del
permesso retribuito per lo stesso corso nell’anno precedente; k) Primo anno per i corsi
pluriennali di ogni ordine e grado. L’ufficio competente, valutate le domande inviate dagli interessati, provvede a predisporre la graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili. Qualora il numero
complessivo dei benefici da attribuire fosse insufficiente a garantire a
tutti gli interessati l’ottenimento del beneficio stesso, l’ufficio,
fermo restando l’ordine di priorità di cui al precedente articolo,
provvede alla costituzione della graduatoria secondo i seguenti criteri di
priorità: 1) Gli studenti dell’ultimo anno del corso di studi sub
a) 2) Gli studenti del penultimo anno del corso di studi sub a) 3) In via residuale si procede sub b) e cosi via…. 4) Per gli studenti universitari:
5) criterio analogo va osservato per il post-lauream e si procede in via residuale sub d) e cosi via; 6) Fermo restando il carattere residuale dell’ipotesi di cui al punto 5), tra il personale che abbia fatto richiesta di usufruire del beneficio in oggetto per iscriversi rispettivamente ad un Corso di specializzazione, un Master, un Corso di perfezionamento, verrà preferito: 1) qualora il Corso sia di durata biennale o di durata maggiore, colui che si iscriva al secondo o successivo anno del Corso; 2) colui che si iscriva ad un Corso per cui è previsto un test iniziale d’entrata e un esame di profitto finale; 3) al di fuori del caso precedente colui che si iscriva ad un Corso di durata annuale; 7)
Per il Dottorato di
ricerca vale lo stesso criterio del punto 6); 8)
Residualmente a tutti i corsi visti finora vengono i Corsi di
studi successivi al primo della stessa
tipologia o di tipologia inferiore (es. secondo diploma, seconda laurea,
seconda specializzazione, ecc.); 9)
Seguono gli studenti fuori corso con l’eccezione del primo fuori
corso con debito di due esami e la tesi, anche qui vale il principio
del minor numero di esami da
effettuare per l’ottenimento del titolo di studio rapportato all’anno di
iscrizione; 10)
Seguono gli studenti che hanno fruito del permesso retribuito per lo
stesso corso nell’anno precedente; 11)
Infine gli studenti immatricolati al primo anno di tutti i corsi
pluriennali. 12) Qualora tutte le condizioni siano eguali precede in graduatoria lo studente lavoratore con più anzianità di servizio.
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SEZIONE 1
SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4
SEZIONE 6
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